Art. 1.

      All'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 187, è aggiunto, infine, il seguente comma:

          «1-bis. Le elezioni dei consigli comunali o provinciali sciolti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, laddove non sia disposta la proroga prevista dal comma 3 del richiamato articolo 143, si svolgono nel turno amministrativo previsto dall'articolo 1 della presente legge se i diciotto mesi di vigenza del decreto di scioglimento scadono nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se gli effetti del decreto di scioglimento scadono nel secondo semestre dell'anno».